Il settore Security & Safety prevede al suo interno due settori principali di attività e sviluppo: uno rivolto principalmente a soggetti privati al cui interno è possibile, in quanto previsto, l'accreditamento di civili i quali ambiscano e mirino ad una specializzazione nei settori di competenza dell'istituto, e l'altro cosiddetto Istituzionale, nel quale sono coinvolte le Forze Armate o di Polizia attraverso attività di addestramento e di perfezionamento che scaturiscono da veri e propri incarichi istituzionali ufficiali, ed ove sono direttamente posti in campo istruttori di comprovata specializzazione ed adeguatamente selezionati dai responsabili del settore Security & Safety non prima di un’attenta verifica dell'aspetto significativo dell'iniziativa dell'addestramento.
Il settore Security & Safety opera con esaminatori che sono in grado di portare i propri operatori ai gradi di Esperto dal 1° al 4° e rilasciare la qualifica di Istruttore dalla V classe alla I attraverso un esame già definito nelle sue linee guida.
Il settore Security & Safety ha il compito di esaminare la preparazione e professionalità degli allievi, seguiti, formati ed addestrati dai loro istruttori, i quali ultimi svolgono la loro attività, sul piano legale, a titolo esclusivamente personale, e pertanto se ne accolleranno l'esclusiva responsabilità, non essendo imputabile al settore Security & Safety e/o ai suoi rappresentanti alcuna responsabilità penale o civile, anche solo in via solidale, per eventuali danni patiti dagli allievi stessi.
Ogni istruttore è personalmente responsabile dell'attività di formazione a lui delegata, e per tale motivo egli ha il dovere di mantenere il pieno controllo degli allievi, e potrà ad essi imporre la necessaria incondizionata disciplina a tutela degli stessi e dei relativi compagni, considerata anche l'elevata pericolosità delle operazioni di addestramento. L’unico limite per l’istruttore è di non poter impartire comandi od imposizioni addestrative avulse da un contesto operativo o che possano ledere la salute e la dignità dell'allievo.
L'allievo, pertanto, potrà partecipare all'addestramento solo previa sottoscrizione di idonea polizza assicurativa che copra specificatamente i rischi ai quali potrà essere soggetto, senza esclusione alcuna; in particolare, poiché l’allievo è reso edotto, e dunque è pienamente consapevole, che l'attività specifica di addestramento non è scevra di pericoli, essa dovrà essere oggetto di esplicita copertura assicurativa, non essendo sul punto sufficienti le ordinarie polizze di copertura generica della responsabilità civile per rischio professionale o per fatto colposo di e/o verso terzi. L'istruttore ha pertanto l'onere di verificare la reale e concreta adesione assicurativa dei partecipanti ai corsi durante l’attività di formazione ed addestramento.
L'aspetto logistico e formativo è altamente rigido, dal momento che ogni istruttore deve attenersi scrupolosamente alle prerogative del proprio livello di addestramento, senza poter mai spaziare in settori che non gli competono come grado di qualifica e come mandato, pena la propria responsabilità operativa e legale che potrà essere perseguita nei suoi confronti.
Le qualifiche rilasciate a ogni istruttore per il riconoscimento delle sue capacità nell’ambito della difesa personale, trascorsi due anni, non sono più ritenute valide se non rinnovate tramite l’aggiornamento stabilito nel programma formativo.
Inoltre si avverte che ogni uso improprio della qualifica rilasciata si deve imputare a responsabilità diretta degli eventuali trasgressori.